PERSONE FISICHE
PERSONE FISICHE
No. Possono accedere solo le persone fisiche non giuridiche.
È necessario consultare il commercialista per verificare l’importo delle
imposte (irpef) pagate dal cittadino, certificate secondo diversi modelli.
Se hai i modelli in tuo possesso puoi vedere la capienza irpef guardando il
tuo documento:
SOLO EDIFICI RESIDENZIALI di qualsiasi categoria catastale, anche rurali
e sulle loro pertinenze:
31 dicembre 2014 privati
Passano al 40% fino al 31 dicembre 2015. Poi ritornano all’infinito al 36%.
96.000 € per unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti soggetti aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un’abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull’ammontare complessivo di spesa di 96.000 euro).
10 quote annuali di pari importo
Si. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
1. SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI residenziali per interventi di :
2. PARTI COMUNI degli edifici residenziali per interventi di :
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
Lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione).
Interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.
Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
installazione del corrimano.
Interventi per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Interventi finalizzati al conseguimento di:
Spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
Spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 37/08 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71);
Compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti (le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi);
Imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori, gli oneri di urbanizzazione.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Le parti comuni interessate sono:
il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
ATTENZIONE
Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto (quindi se abbiamo una manutenzione straordinaria oppure una ristrutturazione edilizia oppure restauro e risanamento conservativo tipo la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
ATTENZIONE
Gli stessi interventi citati sulla manutenzione ordinaria ma questi tipi di interventi di restauro consistono nella restituzione di un immobile di particolare valore architettonico, storico - artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare. Gli stessi interventi, attraverso la preliminare analisi storica e artistica delle trasformazioni subite dall'edificio nel corso del tempo, sono effettuati principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica ovvero con la sostituzione di elementi ricorrendo a tecnologie e materiali coerenti con quelli originari di impianto dell'edificio stesso. Il risanamento conservativo si riferisce al complesso degli interventi finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d'uso attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali, strutturali, funzionali. Generalmente i condomini sono sottoposti a questo titolo abilitativo.
Sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino e la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono caratterizzati da due elementi fondamentali: il primo determinato dalla "sistematicità'" delle opere edilizie e il secondo, più rilevante, riguarda la finalità della trasformazione dell'organismo edilizio che può portare ad un edificio parzialmente o completamente diverso dal preesistente. Pertanto, gli effetti di tale trasformazione sono tali da incidere sui parametri urbanistici al punto che l'intervento stesso è considerato di "trasformazione urbanistica", soggetto a concessione edilizia e sottoposto al pagamento di oneri concessori. Attraverso gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
ATTENZIONE
È il caso di rilevare che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse; ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria. Pertanto, occorre tener conto del carattere assorbente della categoria "superiore" rispetto a quella "inferiore", al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni in commento.
Si dal punto di vista comunale il titolo abilitativo è di ristrutturazione ma con permesso a costruire.
NO. Se la casa viene ampliata, si bloccano le detrazioni del 50% e del 65%
Se c’è demolizione, l’incentivo va soltanto alla ricostruzione anche con sagoma diversa ma con stesso volume urbanistico.
Per l’agenzia delle entrate gli interventi sotto la voce ristrutturazione edilizia della guida ufficiale comprendono interventi citati nel TESTO UNICO PER L’EDILIZIA E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI articolo 3 comma a) [manutenzione ordinaria]b)[manutenzione straordinaria]c) [restauro e risanamento conservativo]d)[ristrutturazione edilizia]. Occorre consultare il tuo tecnico.
TESTO UNICO PER L’EDILIZIA E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI articolo 3 comma d). Compreso l’ampliamento con permesso a costruire.
Se la quota annua detraibile è ad esempio di 1.500 € e l’Irpef (trattenuta dal sostituto d’imposta, o comunque da pagare con la dichiarazione dei redditi) nell’anno in questione ammonta a 800 €, la parte residua della quota annua detraibile (700 €) non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Possono accedere alla detrazione del 50% l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di manutenzione straordinaria oppure restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Necessaria ristrutturazione in corso (non aver fatto il fine lavori in comune).
Fino ad un massimo di spesa pari a 10.000 € (DA SOMMARE AI 96.000 DI SPESA CHE SI POSSONO DETRARRE PER UNITÀ IMMOBILIARE) immobili oggetto di ristrutturazione.
Occorre dal punto di vista comunale possedere un intervento in manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, oppure restauro e risanamento conservativo.
Mobili anche ad non incasso, sedie e tavoli, frigoriferi, lavatrici, congelatori, lavastoviglie asciugatrici (A+) per i forni (A).
Bonifici: datati dopo il 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014.
Causale: acquisto di mobili , detrazione 50% art.16 comma 2 del dl 63/2013 legge 90/13. Bonifico bancario postale.
Si. No con assegno contanti.
Si. Elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di manutenzione straordinaria oppure restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Necessaria ristrutturazione in corso (non aver fatto il fine lavori in comune).
Si. Elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di manutenzione straordinaria oppure restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Necessaria ristrutturazione in corso (non aver fatto il fine lavori in comune).
Si. Elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di manutenzione straordinaria oppure restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia. Necessaria ristrutturazione in corso (non aver fatto il fine lavori in comune).
AUTOCERTIFICAZIONE secondo articolo 47 del Dpr 445/2000. dalla persona che vuole accedere alla detrazione irpef del 50% in cui il medesimo attesti che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo. Non va consegnata in comune ma conservata con tutti i documenti che possono richiedere gli ufficiali giudiziari in caso di controlli. Se il comune non richiede per semplificazioni neanche la comunicazione inizio lavori l’atto di notorietà è meglio contenga l’asseverazione di un tecnico che dichiara che secondo il testo unico dell’edilizia l’intervento è di manutenzione straordinaria.
Sottoscritta dalla persona che vuole accedere alla detrazione irpef del 50% in cui il medesimo
Che gli interventi sono agevolabili anche se non necessitano di titolo abilitativo.
NO. Conservato con tutti i documenti che possono richiedere gli ufficiali giudiziari in caso di controlli.
Se il comune non richiede per semplificazioni neanche la comunicazione inizio lavori per interventi di manutenzione straordinaria , l’atto di notorietà è meglio contenga l’asseverazione di un tecnico che dichiara che secondo il testo unico dell’edilizia l’intervento è di manutenzione straordinaria.
SERVE solo se, PER I LAVORI DI CUI LA NORMATIVA EDILIZIA NON PREVEDE ALCUN TITOLO ABILITATIVO, COMPRESA LA COMUNICAZIONE IN CARTA LIBERA AL COMUNE. DI FATTO, LA DICHIARAZIONE VA REDATTA SOLO PER L’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA e per lavori di manutenzione straordinaria se il comune non richieda la CIL (comunicazione inizio lavori).
Si. Solo nel caso di nuovo impianto di riscaldamento conforme al DM 37/08.
Si. È una Integrazione con innovazione. Si richiede che le opere siano finalizzate al RISPARMIO ENERGETICO quindi necessita di una relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato (Geometra-Architetto-Ingegnere).
Si. Occorre sostituire o riparare con innovazione. Per i condomini anche con riparazione senza innovazione.
Si. Purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originaria. Ciò è permesso in quanto se prima avevo una soffitta essa è una pertinenza.
Solo se i pavimenti fanno parte di un intervento più vasto (quindi se abbiamo una manutenzione straordinaria oppure una ristrutturazione edilizia e restauro e conservazione), come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali. La pavimentazione esterna dell’edificio nel caso di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con altra avente superficie e caratteristiche dei materiali diverse.
Vedere per i condomini (anche in ordinaria)
Si. Solo se i sanitari fanno parte di un intervento più vasto ovvero se si ha una manutenzione straordinaria oppure una ristrutturazione edilizia o restauro e conservazione. Un esempio sono opere murarie sulla sistemazione delle tracce per la parte idraulica e elettrica in quanto c’è la sostituzione di impianti e apparecchiature, oppure la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi. Solo quindi se i sanitari fanno parte di un intervento più vasto allora sono ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali.
Porte blindate interne ed esterne anche per nuova installazione. Porte esterne nuova installazione o sostituzione con altre aventi sagoma o colori diversi. Se si ha una ristrutturazione in manutenzione straordinaria ovviamente si posso portare in detrazione qualsiasi tipo di porte.
Mettere la crocetta sul “ Ristrutturazione Edilizia “ (o dirlo all’impiegato banca in quanto devono trattenere il 4%) e scrivere sulla causale:
Bonifico ai sensi della legge 449/1997 e s.m.i. Dpr 917/86 art.16 bis (TUIR)
- Dl n. 83 del 2012 e s.m.i.- Dl 4/06/2013 n.63 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013 n. 90 per Ristrutturazione Edilizia; saldo fattura n° …. Del …./…./…..
Si ma non per i medesimi interventi ovviamente. Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione con raccomandata A.R. o se attivi strumenti informatici on line, con le seguenti informazioni:
Conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.